CMVD: considerazioni a margine della querelle sul revisore dei conti di D’Alvano e Padovani.

Riceviamo e pubblichiamo

NOMINA REVISORE DEI CONTI COMUNITA’ MONTANA
Considerazioni a margine della querelle
In qualità di addetti ai lavori sentiamo di dover contribuire a mettere un pò d’ ordine nella disputa insorta in questi ultimi giorni a seguito della elezione del revisore dei conti da parte del Consiglio Generale della Comunità Montana Vallo di Diano nella seduta del 22 u.s. Riteniamo, in linea di principio, che vincolarsi ad un avviso pubblico per la scelta del revisore dei Conti comporti una restrizione del diritto di partecipare ad una carica elettiva per tanti professionisti in possesso dei requisiti di legge. Eppure, ci risulta, che un documento depositato agli atti dal Sindaco di Atena Lucana metteva in forte discussione il procedimento amministrativo ed i criteri di scelta adottati da tale ente comprensoriale per la elezione e la nomina del Revisore Contabile. Tale documento conteneva oltre a delle fondate e valide argomentazioni tecniche e giuridiche, anche l’invito a far si che la scelta dell’organo di controllo interno della Comunità Montana venisse effettuata tra i soggetti, che oltre ad essere iscritti al registro dei Revisore Legali (già Revisori Contabili), fossero iscritti anche all’ Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (possibilmente di questo territorio). In tal modo sarebbe stata assicurata all’ente la possibilità di avvalersi di più professionalità e competenze in capo ad un unico soggetto (in tal senso vedasi anche Corte dei Conti Lombardia Sez. Reg. Controllo con delibera n. /305/2010/PAR). Per le stesse ragioni già lo scorso ottobre la trattazione dell’argomento (nomina Revisore dei Conti) venne rinviata. La stragrande maggioranza dei Commercialisti iscritti all’ Albo, infatti, è in possesso anche del titolo di Revisore Legale. Sono professionisti che affrontano le sfide quotidiane che la professione impone loro in contesti sempre più complessi, attesa la incontrollata e continua evoluzione normativa e l’attuale
contesto giuridico ed economico in cui essi sono chiamati ad operare, sia nel settore pubblico che in quello privato. Per fare ciò essi si aggiornano e si formano continuamente, investendo tempo e denaro. Qualcuno dovrà pur dire loro che tale tempo e tali denari non sono un investimento ma un vero e proprio “spreco” di risorse visto che la Politica nel momento in cui deve dare una
“piccolissima prova” ignora sia i professionisti, sia la ratio della legge (si pensi al fatto che la formazione professionale continua è, oltre che un esigenza, un vero e proprio obbligo di legge per ciascun professionista iscritto in un Albo), sia le altre pubbliche amministrazioni presenti sul territorio.

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In questa sede non sono in discussione gli uomini scelti dalla politica bensì i
principi ed i criteri adottati dalla politica per giungere a tali scelte. Frutto di
una logica che ancora continua a dominare in questo territorio bloccando
ogni proficuo confronto, anche con gli Enti Pubblici che rappresentano le
categorie professionali.
Riteniamo, però, che la questione vada affrontata soprattutto dal punto di vista tecnico e
giuridico.
Quanto affermato sia dal Presidente Raffaele Accetta che dal neo eletto revisore della Comunità
Montana, nelle dichiarazioni rilasciate in questi ultimi giorni agli organi di informazione, è
palesemente infondato. La questione potrebbe, infatti, essere liquidata come un caso di pura
ignoranza della norma di legge e di regolamento. Per mettere un po’ d’ordine nella querelle
occorre aggiungere alle argomentazioni giuridiche addotte dal Sindaco di Atena Lucana nel
documento depositato agli atti della Comunità Montana durante la seduta del Consiglio generale
del 22 u.s., le seguenti:
1) Il regolamento di contabilità della Comunità Montana Vallo di Diano, (disponibile sul sito
internet), non parla di alcun preventivo bando od avviso per la selezione del revisore dei
conti dell’ente (art. 47 del regolamento). Lo Statuto dell’ente contiene a riguardo un
semplice rinvio al regolamento di contabilità.
2) La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (474/2009/PAR)
nell’adunanza del 13.05.2009 ha rimarcato come la nomina dell’organo di revisione
economico-finanziaria in un ente locale non sia un conferimento di incarico esterno per una
prestazione d’opera e, quindi, come tale non sia soggetto alla disciplina del codice dei
contratti pubblici, bensì una carica elettiva alla nomina di un “Organo dell’Ente”. Trattasi
appunto di carica (nomina di un organo fondamentale per il corretto funzionamento di un
ente a seguito di elezione) e non di conferimento di incarico professionale soggetto alla
procedura di bando di concorso od avviso pubblico ecc.. Un pubblico avviso in tal caso
avrebbe la valenza di una mera manifestazione di interesse non vincolante per la scelta. La
stessa norma, infatti, dispone che al revisore è fatto divieto di assumere incarichi di
consulenza presso l’Ente, al fine di non pregiudicare la sua posizione che gli impone
indipendenza e imparzialità;
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3) Le norme che disciplinano le modalità di scelta e di elezione di tale Organo di Controllo
sono inderogabili. Esiste, infatti, un collegamento logico-sistematico tra l’art. 234 e l’art.
152 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
4) Non occorre, infatti, alcuna preventiva istanza del candidato o comunicazione di nominativi
da parte dell’Ordine per la scelta del revisore. Non è un caso che la norma impone la scelta
tra gli iscritti al registro dei revisori Legali e/o all’Albo dei Commercialisti consultabili
on-line, in quanto sono degli elenchi pubblici. Gli enti pubblici che agiscono in regime di
piena trasparenza comunicano essi stessi agli Ordini territoriali la scadenza del
mandato dell’Organo di revisione per dare la possibilità a tutti di competere;
5) Ad ogni buon conto, pur volendo far passare il criterio di presentazione delle istanze si
ravvisa, comunque, un eccesso di potere nel non considerare tutte quelle presenti agli atti
vincolando la scelta alle sole pervenute nei termini indicati dal bando/avviso (pubblicato
sul sito internet della Comunità Montana, peraltro nel periodo estivo). Eppure il
Regolamento di Contabilità della Comunità Montana (disponibile sul sito web dell’ente),
all’art. 47 , comma 1, recita testualmente : “Le proposte di nomina dell’organo di revisione
economico-finanziaria, corredate da un documento curriculum, debbono essere
depositate presso la segreteria generale almeno 5 giorni prima della seduta del consiglio
fissata per procedere alla sua elezione”. Orbene di istanze pervenute molto prima dei 5
giorni previsti da tale norma regolamentare ve ne sono diverse. Eppure il Consiglio
dell’Ente (forse mal consigliato) ha persistito nel volersi vincolare all’avviso pubblico. Non
sarà questa la vera illegittimità che si è consumata? Il criterio di scelta adottato dal
Consiglio della Comunità Montana non è in linea neanche con la ratio della recente
normativa in materia, normativa che diverrà operativa non appena il Ministero dell’Interno
avrà provveduto alla formazione dell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali. Le
nuove norme (art. 16, comma 25, D.L. n. 148/2011 e D.M. 15.02.2012, n. 23), infatti,
impongono che la scelta di tale organo di controllo venga effettuata (questa volta ad opera
della Prefettura. Chissà perché?) nell’ambito dell’apposito elenco in corso di pubblicazione
senza presentazione di alcuna specifica istanza e senza pubblicazione di preventivi avvisi.
L’illegittimità (per violazione di legge ed eccesso di potere da parte del Consiglio), pertanto,
verrebbe ad essere consumata proprio nel momento in cui ci si vincola, come di fatti è accaduto,
all’avviso pubblico per effettuare la scelta del revisore da eleggere.
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Riteniamo, pertanto, che il Presidente della Comunità Montana, arch. Raffaele Accetta, in qualità di
rappresentante dell’ente e anche di portavoce del Consiglio, si sia dato (come suol dirsi) l’ascia sui
piedi nel rilasciare agli organi di stampa valutazioni in merito alla legittimità dell’ operato del
Consiglio.
“Fuori tempo massimo” (nel senso di anacronistico) è solo un certo modo di fare ancora
politica.
Sala Consilina, 27-11-2012
F.to Dott. Paolo D’Alvano
(Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consigliere e Assessore Comune di Teggiano)
F.to Dott. Daniele Padovani
(Dottore Commercialista, Revisore Legale, Membro Commissione Nazionale Enti Locali presso il CNDCEC – Roma)

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