Tribunale di Sala Consilina, ecco la Relazione della Commissione Vietti. Buemi: “Concrete possibilità”

“Si aprono possibilità concrete per il ripristino del Tribunale di Sala Consilina”: questo in sintesi il commento del Senatore Enrico Buemi alla relazione della Commissione Vietti istituita dal Ministero della Giustizia il 12 agosto 2015 sul riordino della Geografia Giudiziaria.

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“Il testo della relazione –sottolineano gli avvocati Elisabetta Giordano e Silvana Viola, che hanno avuto la notizia direttamente da Buemi- apre la concreta possibilità di riavere il nostro Tribunale.

Elisabetta Giordano Silvana Viola

Una chance che deriva dal contenuto della relazione, nella quale viene evidenziato che nella soppressione dei Tribunali la legge delega prevedeva alcuni precisi parametri che non sono stati rispettati, e si fa richiesta di una nuova delega per sistemare queste situazioni. Inoltre tra le Corti d’Appello che potrebbero essere soppresse ci sarebbe anche quella di Potenza. Si tratta di un doppio binario che potrebbe finalmente riportarci a casa – affermano Giordano  e Viola- e sul quale ora bisognerà continuare a lavorare”. Giordano e Viola  in conclusione evidenziano il lavoro e l’impegno del Senatore Enrico Buemi per il Vallo di Diano e per il ripristino del Tribunale di Sala Consilina, in particolare dopo il convegno dell’8 febbraio 2014”.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE VIETTI ISTITUITA DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IL 12 AGOSTO 2015 SUL RIORDINO DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

Geografia Giudiziaria:
Obiettivo: riduzione del numero dei distretti di corte d’appello; completamento della nuova carta della giudiziaria degli uffici di primo grado; riforma dell’assetto ordinamentale delle Procure Generali, degli uffici minorili e dei magistrati distrettuali giudicanti e requirenti; creazione di una task force di pronto intervento a tutela delle lavoratrici madri e delle urgenti e straordinarie necessità degli uffici giudiziari.
Breve relazione esplicativa:
Com’è noto con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 7.9.2012 si è proceduto all’attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 1 della legge 14.9.2011 n. 148.
L’intervento normativo ha riguardato la riorganizzazione degli uffici di primo grado “ordinari” esistenti (165 tribunali, con relative procure, 220 sezioni distaccate di tribunale e 667 uffici del giudice di Pace).
La scelta all’epoca operata, nei limiti (assai stringenti) della delega conferita si è concretizzata nella totale eliminazione delle sezioni distaccate, nella drastica riduzione degli uffici del Giudice di Pace, nonché nella soppressione di 30 tribunali e relative procure, con conseguente riduzione del numero complessivo a 135 (cui devono, al momento, aggiungersi i Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, la cui soppressione è stata postergata sino al 2018 per le difficoltà conseguenti all’evento tellurico occorso in L’Aquila il 6.4.2009).
Con successivo decreto Legislativo (c.d. correttivo) del 19.2.2014 n. 14 sono state altresì “temporaneamente ripristinate”, sino al 31.12.2016 le sezioni distaccate “insulari” di Ischia, Lipari e Portoferraio.
Giova ricordare che la delega allora conferita al governo – testualmente finalizzata a “riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza” –
riguardava i soli uffici di primo grado ed era caratterizzata da due fondamentali limiti particolarmente condizionanti l’intervento di razionalizzazione proposto:
1. Il vincolo del mantenimento dei tribunali ordinari (con relativa procura) aventi sede nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
2. L’obbligo di “garantire che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica” (art. 1 lettera f) della delega, universalmente nota come “regola del tre”).
Entrambi i limiti mostravano la loro eccentricità sia rispetto al contenuto interno della delega sia rispetto alla scelta istituzionale di sopprimere le province.
Quanto al primo aspetto non poteva non rilevarsi che entrambi i vincoli segnavano una palese discontinuità (se non una contraddizione) rispetto ai principi ed ai criteri direttivi della delega stessa che imponeva di “ ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonchè della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane” (lettera b) della delega).

Se, infatti, il legislatore delegante esigeva, fondamentalmente, un riequilibrio della distribuzione territoriale della risorse giudiziaria sulla base dei dati, per così dire, “dimensionali minimi” sui quali costruire un modello ideale di ufficio giudiziario a servizio di un bacino di utenza determinante un certo carico di lavoro (in modo da garantire anche un livello minimo di specializzazione delle funzioni, determinante per generare l’efficienza del servizio nonché rilevanti economie di scala), la presenza di decine di tribunali “intangibili”, perché “provinciali”, a prescindere dalle loro “dimensioni” e dai carichi di lavoro, frustrava sul nascere ogni ambizione di
razionalizzazione di tali uffici (realizzabile solamente attraverso l’assai difficile incremento dei relativi circondari con porzioni di territorio appartenente ad altri uffici limitrofi).
Va ricordato che, all’epoca venne elaborato uno studio (in sede di Commissione Ministeriale) che individuava il modello del tribunale ordinario sulla base dei valori medi degli uffici “intangibili”.
Lo Schema che segue esprime in modo sintetico i suddetti parametri medi:
L’Attuazione della delega, pur avendo alzato con nettezza la media dei requisiti dimensionali dei tribunali dopo la riforma appare ancora, in larga misura migliorabile, ove il legislatore conferisse una seconda delega, meramente correttiva del primo intervento, con vincoli meno stringenti.
Nondimeno, la riforma – sebbene migliorabile e non ancora completata con i necessari provvedimenti amministrativi di riordino complessivo delle piante organiche dei magistrati del personale amministrativo che superi la logica della mera sommatoria tra ufficio accorpante ed ufficio accorpato e tenga conto dell’effettiva distribuzione del carichi e del rapporto Magistrato/bacino d’utenza – ha di certo contribuito al generalizzato calo delle pendenze registrato nell’ultimo biennio.
Tuttavia, la redistribuzione territoriale degli uffici giudiziari rimarrebbe ineluttabilmente incompleta senza interventi riguardanti gli uffici di secondo grado, ove peraltro si registrano numerosi esempi di inefficienza operativa e intollerabili ritardi nell’erogazione del servizio (incidenti in modo determinante sulla durata complessiva dei giudizi sia civili che penali).
Al riguardo il gruppo di lavoro ha agevolmente verificato che anche i distretti di Corti di Appello risentono della stessa incoerente distribuzione territoriale rispetto ai circondari di primo grado.
Ma mentre gli uffici di primo grado erogano una serie di servizi direttamente collegata con il territorio amministrato (e, dunque, talvolta può giustificarsi, ad es. per motivi orografici, l’esistenza di uffici anche di più modeste dimensioni), la natura del giudizio d’appello ed i servizi erogati dalle Corti e dalle Procure Generali rendono assai meno rilevante il parametro della “distanza” tra la Corte e l’utenza amministrata e dovrebbero, invece, puntare con maggiore decisione sulla qualità e l’efficienza del servizio erogato che, anche per il giudice d’appello, non può prescindere da requisiti dimensionali minimi in grado di garantire l’equa distribuzione dei carichi nazionali e la specializzazione delle funzioni.
Se a ciò si aggiunge che i processi di ammodernamento anche telematico dei servizi giudiziari rende sempre meno rilevante la prossimità territoriale del giudice (sia per il cittadino sia per l’utenza professionale), emerge con evidenza la necessità di completare e migliorare la riforma della geografia giudiziaria ridisegnando anche i distretti di Corte di Appello, caratterizzati da rilevanti disarmonie non più giustificabili sul piano giudiziario, sociale ed economico, in un periodo storico caratterizzato dalla sempre crescente carenza di risorse umane e finanziarie nel settore dei servizi pubblici essenziali.
La realtà attuale dei distretti di Corte di Appello.
Il territorio italiano è, attualmente, suddiviso in 26 Corti di Appello cui si aggiungono 3 sezioni distaccate (Bolzano, Sassari e Taranto), di fatto gestite come Corti di Appello autonome e come tali considerate nelle elaborazioni statistiche di fonte ministeriale.
L’attuale dislocazione territoriale dei distretti di Corte di Appello (sezioni distaccate comprese) sul territorio Italiano appare fortemente disomogenea e tende a ripetere le anomalie registrate nella sproporzionata distribuzione territoriale degli uffici di primo grado, cui si è posto parziale rimedio mediante l’attuazione della delega di cui all’art.
I della legge 148/2011.
Al riguardo un cenno ai due estremi di Milano e Campobasso da il senso di questa affermazione: la Corte di Appello di Milano, che è il distretto più grande d’Italia per popolazione amministrata, eroga servizi giudiziari per oltre 6 milioni di abitanti (serviti in primo grado da 9 Tribunali, con una media di 733.000 abitanti per ciascun circondario), mentre all’estremo opposto si colloca la Corte di Appello di Campobasso, con meno di 314.000 abitanti (serviti da 3 tribunali, con una media di poco superiore – 100.000 abitanti – alla soglia che legittima il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace).
Solo 6 distretti superano i 4 mln di abitanti amministrati (Milano, Roma, Venezia, Napoli, Torino e Bologna), pari soltanto al 20% del totale.
Solo 4 distretti (nell’ordine Firenze, Brescia, Bari e Palermo) superano i due milioni di abitanti amministrati, pari al 13% del totale.
9 distretti amministrano più di 1 milione di abitanti (Catania, Genova, Ancona, Catanzaro, Trieste, L’Aquila, Lecce, Cagliari e Salerno).
II distretto di Perugia si colloca sotto il milione di abitanti (884.000), mentre 7 distretti amministrano poco più di
500.000 abitanti (Potenza, Messina, Sassari, Taranto, Reggio Calabria, Trento e Bolzano).
Chiudono la classifica i 2 micro-distretti di Caltanissetta e Campobasso, con meno di 500.000 abitanti amministrati.
Il parametro della popolazione è ovviamente soltanto uno tra quelli da sempre considerati sensibili (anche dall’ultimo legislatore delegante) per ogni riforma della geografia giudiziaria, ma è di certo tra i più significativi essendo noto, in tutte le classifiche anche internazionali (cfr. i dati CEPEJ), il fondamentale rapporto tra abitanti e domanda di giustizia.
In tal senso la disomogeneità della scarse risorse disponibili risulta evidente già solo analizzando questo parametro se si considera che ben 19 distretti sui 29 esistenti amministrano meno di 2 milioni di abitanti ciascuno, per un totale complessivo di popolazione amministrata pari a meno di 18 milioni di abitanti, circa il 30% dell’intera popolazione italiana risultante dall’ultimo censimento (oltre 59 milioni), mentre i rimanenti 10 distretti si occupano del rimanente 70% della popolazione.
Si potrebbe pensare che una tale anomala distribuzione delle risorse disponibili sul territorio dipenda dalla particolare (e spesso ostica) orografia ed estensione del nostro territorio ma un rapido esame della situazione ed alcuni esempi valgono a confermare, anche sotto questo aspetto, l’irrazionalità dell’attuale dislocazione territoriale dei distretti.
A fronte di un territorio esteso oltre 301.000 kmq il valore medio che, in linea teorica, ciascun distretto dovrebbe possedere è pari a 10.341 kmq.
Tuttavia, soltanto 14 distretti su 29 vantano un’estensione territoriale superiore al suddetto valore medio; altri 8 distretti vantano un territorio superiore ai 5.000 Kmq, mentre gli altri 7 sono sotto tale limite.
Né può dirsi che la distribuzione rispecchia una logica regionale, considerato che il più grande distretto d’Italia per estensione territoriale (Torino) copre due regioni (Piemonte e Valle D’Aosta) mentre la più “piccola” Lombardia vanta due distretti (Milano e Brescia) al pari della Sardegna (Sassari e Cagliari), della Campania (Napoli e Salerno) e della Calabria (Catanzaro e Reggio C.), oltre al Trentino Alto Adige (Trento e Bolzano).
Spiccano, infine, per la proliferazione dei distretti, la Puglia che, con meno di 20.000 kmq di territorio ne vanta ben 3 (Bari, Lecce e Taranto) e la Sicilia che ne conta addirittura 4 (Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta), con un territorio pari a 25.712 km.
L’attuale distribuzione evidenzia una particolare proliferazione dei distretti che interessa soprattutto le regioni meridionali ove, oltre alla nutrita presenza di Corti, per così dire, a dimensione, sub regionale, si caratterizza per la proliferazione di Corti di piccole, se non piccolissime, dimensioni, per abitanti ed estensione territoriale.
Notevoli squilibri sono poi riscontrabili con riferimento al rapporto Giudice/abitanti.
Si evidenziano al riguardo discrasie evidenti che solo in parte possono trovare giustificazione nel diverso impatto che i processi di criminalità organizzata generano nei numerosi distretti del centro Sud nei quali si riscontra un rapporto più vantaggioso giudice/abitanti rispetto ad altri distretti.
In ogni caso la forbice tra il valore minimo (quello di Reggio Calabria) e quello massimo (Venezia) sembra davvero eccessivo.
Assai interessante si è rivelata la verifica del un rapporto sfavorevole giudice/abitanti tra le cause di squilibrio delle pendenze; fattore che, com’è noto, è utile strumento di misurazione dell’accumulo dell’arretrato (pur condizionato da altre e non meno importanti variabili quali l’indice di copertura degli organici).

Il gruppo ha, peraltro, constatato che i dati di maggiore drammaticità sono proprio quelli relativi ai procedimenti pendenti. Una vera e propria zavorra destinata ad incidere sull’efficienza degli uffici di secondo grado, appena scalfita da una modesta diminuzione media delle sopravvenienze unita all’aumento dell’efficienza media delle Corti.
Se è vero, infatti, che si registra un calo delle pendenze a livello nazionale e che alcuni dati di dettaglio appaiono incoraggianti – con 11 Corti ove si registra un calo delle pendenze pari o superiore al 20% nell’ultimo quinquennio -è altrettanto vero che il rapporto tra pendenze e procedimenti esauriti e sopravvenienze assume attualmente proporzioni disarmanti.
Per dare un’idea delle dimensioni del problema da una simulazione condotta sui dati relativi al settore civile emerge che se fosse possibile non incamerare alcun nuovo procedimento sopravvenuto il sistema, con gli attuali livelli di rendimento, impiegherebbe circa 2 anni ed 8 mesi per smaltire tutto l’arretrato in grado di appello.
Tutti le considerazioni sopra esposte e i dati statistici sui quali tali considerazioni si fondano confermano – ad unanime giudizio del gruppo – la necessità di un intervento di razionalizzazione della geografia giudiziaria dei distretti di Corte d’Appello, tendente ad una loro riduzione e razionalizzazione territoriale che tenga conto di un riequilibrio dei distretti tendenzialmente a base mono-regionale, purchè ciascun distretto nella singola regione sia dotato di requisiti dimensionali minimi e coerenti con un modello di efficienza ideale individuato sulla base dell’estensione territoriale, della popolazione amministrata, dell’indice delle sopravvenienze e dei carici di lavoro.
Ovviamente, il conferimento al Governo di una delega sul punto renderebbe necessario l’ulteriore adeguamento (con ulteriori riduzioni) degli uffici giudiziari di primo grado ed è per tali ragioni che la commissione ha elaborato una bozza di delega che, all’art. 1, è riferita ai distretti di Corte di Appello e nel successivo articolo 2 mira a completare l’opera di razionalizzazione territoriale delle risorse già intrapresa con i decreti legislativi del 2012 sopra citati.
Infine, il gruppo, dopo aver proceduto all’audizione di alcuni Procuratori Generali e del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, ha inteso aggiungere nella bozza di delega la possibilità di procedere ad una
razionalizzazione territoriale degli uffici di Procura Generale, indipendentemente dalla loro corrispondenza con la rispettiva Corte di Appello.
Completa la bozza di delega elaborata dal gruppo la previsione di una possibile razionalizzazione dimensionale, per così dire ultradistrettuale, degli uffici minorili, al fine di superare i problemi connessi agli organici (talvolta davvero minimi) che, spesso, creano difficoltà di funzionamento.
Nell’ambito della stessa bozza di delega si propongono due ulteriori riforme riguardanti:
1. una parziale riduzione con razionalizzazione organizzativa dei magistrati distrettuali giudicanti e requirenti al fine di recuperare i numerosi posti in pianta organica che, sin dalla loro istituzione, non hanno mai trovato copertura;
2. una più efficiente modalità di utilizzo di tali magistrati distrettuali mediante l’assegnazione effettuata direttamente dal Consiglio Giudiziario, individuato come l’organo istituzionalmente dotato delle migliori conoscenze dei fabbisogni degli uffici giudiziari del distretto di competenza;
3. l’innovativa previsione di una task force di magistrati destinati ad operare, anche in più uffici giudiziari contemporaneamente (ferma la distinzione funzionale tra requirenti e giudicanti), nei casi di necessità ed urgenza.
Questo il testo della bozza di delega predisposto dal gruppo.
BOZZA DI DELEGA

DISPOSIZIONI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Art. 1
(Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio delle corti di appello e delle procure generali presso le corti di appello)
1. Il Governo, al fine di incrementare l’efficienza del sistema giudiziario e di realizzare la specializzazione delle funzioni e risparmi di spesa, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio dei distretti di Corte di Appello e delle relative Procure Generali, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre, mediante attribuzione di circondari o porzioni di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, il numero delle Corti di Appello esistenti, secondo i criteri oggettivi dell’indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell’estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza;
b) sopprimere le sezioni distaccate delle Corti di Appello ovvero ridurne il numero anche mediante accorpamento alle corti di appello limitrofe, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a;
c) ridefinire l’assetto ordinamentale e organizzativo degli uffici di Procura Generale presso la Corte d’Appello e delle corrispondenti funzioni del Pubblico Ministero, nonché la possibilità di accorpare più uffici di Procura Generale indipendentemente dall’accorpamento del corrispondenti distretti di Corte d’Appello, prevedendo in tali casi che l’ufficio di procura generale accorpante possa svolgere le funzioni requirenti di secondo grado presso più Corti d’appello anche mediante l’istituzione di un presidio presso le Procure della Repubblica aventi sede presso i capoluoghi dei rispettivi distretti di Corte di Appello;
d) ridefinire, anche mediante riduzione in coerenza con i criteri di cui alla lettera a), l’assetto ordinamentale dei Tribunali per i Minorenni e dei corrispondenti uffici requirenti indipendentemente dall’accorpamento del
corrispondenti distretti di Corte d’Appello, prevedendo in tali casi per detti uffici una competenza territoriale su uno o più distretti di Corte d’Appello;
e) prevedere l’istituzione di un ruolo speciale di magistrati giudicanti e requirenti, destinati, di prima assegnazione
ovvero con il loro consenso, a svolgere, anche in modo promiscuo e ferma la distinzione tra magistrati requirenti e
giudicanti, per un periodo non superiore a 5 anni, non prorogabile, funzioni giudiziarie in una o più sedi nelle quali,
per esigenze di tutela delle lavoratrici madri ovvero per gravi scoperture dell’organico o per ragioni di straordinaria
necessità, con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, si accerti l’urgenza della destinazione di tali
magistrati per lo svolgimento di funzioni giudicanti o requirenti di primo grado, compresi i tribunali e gli uffici di
sorveglianza e gli uffici giudicanti e requirenti minorili;
f) prevedere la riorganizzazione, anche mediante riduzione delle sedi previste e la modifica dei criteri di
determinazione della relativa pianta organica, dei magistrati distrettuali giudicanti e requirenti, in modo da
garantirne l’effettività operativa e il prevalente utilizzo presso gli uffici giudiziari di primo grado mediante
provvedimenti di assegnazione adottati dai Consigli Giudiziari, fatti salvi i poteri del Consiglio Superiore della
Magistratura;
g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell’organico,
rispettivamente, degli uffici distrettuali di primo grado, delle corti di appello e delle procure generali della
Repubblica presso la corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici sedi distrettuali di primo grado e
degli uffici di Corte di appello, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in
sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
h) prevedere che l’assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne’ costituisca trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;
Art. 2
(Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica)
1. Il Governo, al fine di incrementare l’efficienza dei tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica e di realizzare la specializzazione delle funzioni e risparmi di spesa, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio dei predetti uffici giudiziari, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridurre, anche in coerenza con le riduzioni di cui all’articolo precedente, gli uffici giudiziari di primo grado ridefinendone l’assetto territoriale, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell’estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
b) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell’organico,
rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
c) prevedere che l’assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera b) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne’ costituisca trasferimento ad altri effetti;
d) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;
Art. 3
(Disposizioni di coordinamento e finali)
1. La riforma di cui agli articoli precedenti realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dagli articoli precedenti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, al Consiglio Nazionale Forense e al Parlamento ai fini dell’espressione dei pareri da parte dei suddetti organi e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.
3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
4. dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Interruzione pagina
Riforma dell’organizzazione del P.M.:
Obiettivo: valorizzazione del ruolo e delle funzioni dei procuratori aggiunti e dei Procuratori Generali di Corte d’Appello nell’organizzazione e nel coordinamento del servizio anche al fine di garantire l’adozione di buone prassi amministrative e modelli organizzativi che possano assicurare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto dei principi del giusto processo nell’indagine penale sull’intero territorio nazionale.
Breve relazione esplicativa:
L’intervento in materia elaborato dal gruppo – ove peraltro si sono manifestate diverse sensibilità nell’approccio alla delicata tematica – si è, nell’ultima riunione, concretizzato in una proposta di revisione degli artt. 1 e 6 del D.lvo n.106/2006 (da considerare, tuttavia un testo ancora aperto ai contributi ulteriori dello stesso gruppo).
Le linee di fondo dell’intervento riguardano un maggiore riconoscimento del ruolo dei procuratori aggiunti e del procuratore generale, chiamati entrambi ad interloquire sull’adozione dei progetti organizzativi; l’eliminazione della discrezionalità del procuratore capo nell’assegnare la delega al procuratore aggiunto per la cura di specifici settori di affari; un’importante innovazione del ruolo del Procuratore Generale della Corte di Cassazione individuato come soggetto legittimato a proporre al CSM l’adozione di apposite linee giuda, di rilievo nazionale, per l’adozione dei progetti organizzativi.
Questo il testo delle norme emendato dal gruppo.

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n. 106
(Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150).
Art. 1 Attribuzioni del procuratore della Repubblica
1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, e’ titolare esclusivo dell’azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica designa, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le
medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l’incarico
sia rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica, con il provvedimento organizzativo di cui al successivo comma 7, delega a ciascuno dei procuratori aggiunti la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell’ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.
5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica, stabilisce, in via generale con apposito provvedimento atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell’ufficio devono attenersi nell’esercizio delle funzioni vicarie o della delega.
6. Il procuratore della Repubblica determina:
a) i criteri di organizzazione dell’ufficio;
b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto;
c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.
7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 sono
adottati, sentiti i procuratori aggiunti. Tali provvedimenti devono essere trasmessi al Procuratore Generale per
l’ulteriore trasmissione, con il suo parere, al Consiglio Superiore della Magistratura. Il Procuratore Generale ha
facoltà di restituire detti provvedimenti formulando osservazioni e proposte di modifica. Il procuratore della
Repubblica, sentiti i procuratori aggiunti, ove non ritenga di condividere le modifiche proposte dal Procuratore
Generale, trasmette gli atti al Consiglio Superiore della Magistratura.
Art.6 Attività di coordinamento e di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
1. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, assicura il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale su tutto il territorio nazionale e cura il rispetto delle norme sul giusto processo, nonchè il puntuale esercizio da parte dei Procuratori Generali e dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti.
2. Ai soli fini di cui al comma primo il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione propone al Consiglio Superiore della Magistratura, per ciascun anno giudiziario, l’adozione di linee guida per i provvedimenti previsti dall’art. 1 comma 7 del presente decreto legislativo.
3. Il procuratore generale presso la corte di appello, verifica l’attuazione delle linee guida di cui al comma precedente nell’ambito del distretto di sua competenza al fine di assicurare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti. A tali fini il procuratore generale acquisisce, direttamente ed anche a mezzo di accesso informatico ai sistemi informativi di ciascuna procura della repubblica del distretto, tutti i dati e notizie necessarie.
4. Ai fini di cui al comma precedente il Procuratore Generale presso la Corte di Appello esercita, secondo criteri predeterminati, poteri conoscitivi, di controllo e di coordinamento organizzativo tra le procure del distretto.

 

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