Consorzio SA 3, prorogato per 2 anni il contratto a Zambrotti. L’ira del sindaco di Auletta

Il CDA del Consorzio di Bacino SA 3 ha rinnovato  l’affidamento dell’incarico di direttore generale  ad Enrico Zambrotti fino al 31 dicembre 2018.

Ad dare la notizia per primo è il sindaco di Auletta Pietro Pessolano, che ai nostri microfoni usa parole durissime nei confronti del CdA e della sua decisione.

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“L’attuale congiuntura in cui versa l’azienda –si legge sulla delibera del CdA del 6 Settembre 2016- che si sostanzia in una anomala, imponente esposizione finanziaria,  non trova le proprie ragioni in uno squilibrio tra l’attivo e il passivo, ma esclusivamente nella inosservanza dei propri obblighi da parte della maggioranza dei debitori, per lo più soggetti pubblici… considerato che tale congiuntura può essere contrastata solo avvalendosi di una Dirigenza consolidata, esperta e che possa programmare anche nel medio periodo le migliori pratiche per la tutela e la difesa dell’Azienda, con l’apposizione di un termine certo al suo mandato… che il termine del 31/12/2018 appare a tal fine congruo e sufficiente per l’approvazione del rendiconto dei prossimi due esercizi e del bilancio di previsione per l’esercizio successivo, in armonia con il disposto statutario… delibera di prorogare la nomina a Direttore Generale al dottor Enrico Zambrotti fino al 31/12/2018, e comunque fino alla indizione del pubblico concorso previsto dall’articolo 33 del vigente Statuto, se successiva al 31/12/2018”.

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La delibera è stata votata dal presidente del CdA Vittorio Esposito, dal vice presidente Angelomaria Carucci e dai consiglieri Carmine Cocozza e Beniamino Curcio. Assente il Consigliere Angela D’Alto.

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Una risposta

  1. Vagabondo ha detto:

    LEGGE 11 agosto 2014, n. 114 – Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari G.U. n. 190 del 18 agosto 2014) – Art. 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)
    1. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da “a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia”.
    2. Le disposizioni dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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