Pizza a domicilio, il sindaco di Santa Marina sfida De Luca: ok dal 25 aprile

A partire dal 25 aprile 2020 nel Comune di Santa Marina sarà consentita ai ristoranti e alle pizzerie la sola consegna a domicilio del cibo, purché nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, così come disposto dall’art.1, comma 1, n.2 del citato DPCM 11 marzo 2020, e nel rispetto delle misure precauzionali.

“L’Amministrazione di Santa Marina ha deciso di consentire questa attività all’interno del territorio comunale, considerato anche che la forzata chiusura delle attività ha messo in ginocchio l’economia e che la consegna a domicilio consentirebbe di poter in qualche modo ripartire, in considerazione anche del fatto che né nel comune di Santa Marina né nei comuni limitrofi vi sono casi di infezioni da covid 19. Ovviamente dovranno essere rispettate le misure precauzionali previste.

I ristoratori dovranno mettere a disposizione del proprio personale prodotti igienizzanti, assicurandosi del loro utilizzo tutte le volte che ne occorra la necessità. Il personale dovrà essere munito di guanti e mascherine. Dovranno rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro e mezzo nello svolgimento di tutte le attività. I ristoratori dovranno definire delle aree destinate al ritiro del cibo preparato, per le quali osserveranno procedure di pulizia e igienizzazione straordinarie. Queste aree dovranno essere separate dai locali destinati alla preparazione del cibo. Il ritiro dei cibi preparati dovrà avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con l’assenza di contatto diretto. Il cibo preparato verrà riposto immediatamente negli zaini termici o nei contenitori per il trasporto che dovranno essere mantenuti puliti con prodotti igienizzanti, per assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare. La consegna del cibo preparato dovrà avvenire assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con l’assenza di contatto diretto. Rimane sospesa l’attività di somministrazione fino a diversa disposizione”.

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