Ecco cosa comporta la “Zona Rossa” in Campania. Resterà in vigore per 15 giorni

Queste le novità della ZONA ROSSA che partirà in Campania da DOMENICA 15 NOVEMBRE e resterà in vigore per 15 giorni:

– Non sono possibili gli spostamenti da un comune all’altro e nello stesso comune tranne che per comprovate esigenze di salute, lavorative o di approvvigionamento; è sempre consentito il rientro al proprio domicilio o residenza;

– Le attività di ristorazione (bar, pizzerie, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie e similari) non potranno effettuare somministrazione al banco e/o ai tavoli. Resta consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti di orario;

– Restano chiusi nei week-end i centri commerciali, tranne che per edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai presenti al loro interno;

– Restano vietate fiere e sagre;

– Restano chiusi i posteggi e i box NON alimentari dei mercati; è consentito invece il commercio al dettaglio in forma itinerante (al di fuori dei mercati) di beni alimentari e non alimentari essenziali (vedi allegato 23 del DPCM 3 novembre);

– Sono chiuse 7 giorni su 7 le attività di servizio alla persone ad eccezione delle seguenti (allegato 24 del DPCM del 3 novembre):
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attivita` delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

– Sono chiuse 7 giorni su 7 le attività di commercio al dettaglio
A D E C C E Z I O N E
delle seguenti attività (allegato n.23 del DPCM del 3 novembre):
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con
prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi
non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e
liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e
materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi
specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi
di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per
ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e
articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi
specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
(farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e
di erboristeria in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per
animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la
lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e
bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato
via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Una risposta

  1. luciano loguercio ha detto:

    Il dpcm che ha definito la Campania zona rossa si richiama aL dpcm del 3 novembre 2020 articolo 3. Dalla lettura di tale articolo mi sembra di capire che il divieto di mobilità è tra regioni (e province autonome) differenti e all’interno delle stesse. Siccome in Campania vi sono le province e i Comuni, che sono altra cosa rispetto alla regione e godono di ordinanze autonome, nel decreto del 14 novembre io non ho trovato nessun divieto allo spostamento tra Comuni, sicuramente non vi è traccia di divieto di spostamento nello stesso Comune. Qualcuno ha letto le mie stesse cose?

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