Al via le domande per il nuovo “Assegno di Inclusione” a partire dal 18 dicembre

Dal 1° gennaio entrerà in vigore l’Assegno di Inclusione (ADI) che come possiamo leggere sul portale dell’INPS, “insieme al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), completa il quadro delle nuove misure di contrasto alla povertà e alla fragilità” e prende il posto del vecchio Reddito di Cittadinanza (RDC) attivo fino a dicembre 2023.

Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 18 dicembre. L’ADI può essere richiesto in via telematica attraverso il portale online, oppure presso i patronati e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Dopo aver presentato al domanda è necessario sottoscrivere il Patto di Inclusione digitale sul portale del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

L’erogazione del beneficio avverrà nel mese successivo a quello della presentazione della domanda e solo una volta dopo aver firmato il Patto di inclusione Digitale.

Ci sono ovviamente delle differenze tra questa nuova misura e il Reddito di Cittadinanza quindi vediamo di seguito quali sono i requisiti, le modalità e tutte le informazioni utili per poter accedere a questo beneficio.

L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • Disabilità;
  • Minorenne;
  • Con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

A questi requisiti se ne aggiungono altri 4:

  • essere cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o essere titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria);
  • essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Il beneficio economico può essere composto da due quote: la quota A che prevede un’integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro all’anno (oppure 7.500 euro nel caso in cui il nucleo familiare sia composto solo da persone di età pari o superiore a 67 anni; o nel caso in cui nello stesso nucleo, oltre a persone di età pari o superiore a 67 anni, ci siano anche persone con una disabilità grave o non autosufficienti), e la Quota B che può arrivare a un massimo di 3.360 euro all’anno per coloro che vivono in un’abitazione con un contratto di affitto regolarmente registrato.

Il contributo economico è erogato attraverso una “Carta di inclusione”, dalla quale si potrà prelevare un massimo di 100 euro al mese per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

I componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro sono tenuti agli obblighi di partecipazione al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Nello specifico, per i beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, nel patto di inclusione sarà previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.

Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso:

  • i titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
  • i componenti con disabilità o affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura nel momento in cui all’interno del nucleo familiare ci siano bambini al di sotto die tre anni di età, tre o più figli minori o persone disabili e non autosufficienti;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

Infine questa nuova misura messa in atto dal Governo prevede anche degli incentivi per i datori di lavoro che volessero assumere un beneficiario dell’ADI. Infatti, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo di 12 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

 

Tatjana Chirichella

 

 

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Una risposta

  1. fusco antonio ha detto:

    …..altra elemosina con le strenne di natale e così si tengono buoni ed a cuccia tutti i nullafacenti, che campano di assistenza pelosa e sono tanti,. Si riconoscono quando andate al supermercato sono quelli con i carrelli della spesa stracolmi perchè la paura che la pacchia finisca è grande. Potrà durare a lungo questa befana perenne sembrano domandarsi.

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