Percepivano indebitamente il Reddito di Cittadinanza: due persone “scoperte” dalla Finanza

I requisiti, ufficialmente, li aveva tutti: italiano, piena età lavorativa, nessun reddito. Così un sessantenne di Maratea ha regolarmente presentato la richiesta per ottenere, avendo introito annui inferiori agli 8 mila euro, il “Reddito di Cittadinanza”. Tuttavia dal mese di maggio, il beneficiario ha variato la propria condizione occupazionale ed ha cominciato a lavorare in un’attività come dipendente. Il tutto
taciuto ai competenti organi e pertanto oggetto di denuncia all’Autorità Giudiziaria.
All’operaio, i finanzieri della Tenenza di Maratea, sono arrivati attraverso un controllo ad una multiproprietà condominiale amministrata da professionisti incaricati. Diversi i lavoratori impegnati con varie mansioni tra i quali il beneficiario del Reddito di Cittadinanza che è risultato assunto senza alcun contratto di lavoro ossia “in nero”. Così, da un lato l’amministratore del condominio è andato incontro alla cosiddetta “maxi sanzione” prevista per il lavoro “sommerso”, dall’altro, i militari, approfondendo la posizione contributiva dell’operaio non assunto regolarmente, hanno scoperto che il sessantenne, aveva percepito uno stipendio per lavoro dipendente nel mese di maggio pari
ad  1.220 euro mensili e, contemporaneamente aveva già ottenuto  2 accrediti per Reddito di Cittadinanza pari a circa 615 euro relativamente ai mesi di maggio e giugno.
Un altro caso, invece, ha riguardato un beneficiario del Reddito di Cittadinanza che, in violazione alle norme che disciplinano lo specifico aiuto, ha “dimenticato” di segnalare l’avvio all’attività lavorativa di un componente del proprio nucleo familiare. In entrambi i casi i responsabili sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria ed agli uffici INPS competenti, per la revoca immediata del beneficio
ed il recupero delle somme indebitamente percepite. Inoltre a seguito di condanna, per i due soggetti non sarà possibile ripresentare la domanda per i prossimi dieci anni.

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *